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Rimborso IVA estera - l'accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito


 

Rimborso IVA estera - l'accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito

Con la recente RM n. 22/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’avvenuta stipula di un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, ai fini dell’erogazione del rimborso dell’IVA assolta dagli operatori italiani sul territorio britannico. L’accordo, che trova applicazione retroattiva dal 1.1.2021, prevede che gli operatori italiani presentino l’istanza di rimborso per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio britannico sulla base della normativa ivi vigente.


EVOLUZIONE NORMATIVA


A seguito del perfezionamento dell’Accordo di recesso tra l’Unione Europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (c.d. Brexit), entrato in vigore il 1.2.2020, il Regno Unito è considerato un Paese terzo rispetto all’Unione Europea.

Sino al 31.12.2020, ossia fino al termine del periodo di transizione, il Regno Unito ha operato come Paese membro sia ai fini doganali, sia ai fini dell’IVA e delle accise. A decorrere dal 1.1.2021, invece, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione Europea e, pertanto, si è reso necessario definire nuove modalità e procedure per addivenire al rimborso dell’imposta assolta dagli operatori economici sugli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio dell’altro Stato.

In tale contesto è stato quindi stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore lo scorso 7.2.2024.

L’accordo trova applicazione retroattiva dal 1.1.2021 e, pertanto, il diritto al rimborso dell’IVA assolta all’estero spetta senza soluzione di continuità, considerato che il riconoscimento del rimborso era garantito per le operazioni effettuate sino al 31.12.2020.

Resta tuttavia da comprendere se l’efficacia retroattiva per il riconoscimento del rimborso determini una riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al periodo 1.1.2021 - 7.2.2024, o più semplicemente riconosca la legittimità delle istanze di rimborso presentate in tale periodo.

Allo stato attuale, pertanto, le condizioni di reciprocità di cui alla Direttiva n. 85/560/CEE, c.d. Tredicesima direttiva, necessarie per facilitare il rimborso dell’IVA assolta all’estero, trovano applicazione con Israele, Norvegia, Regno Unito e Svizzera.

All’interno delle Note verbali, di eguale contenuto, i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività d’impresa, a partire dal 1.1.2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.

L’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi.


Con RM n. 22/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che ai fini dell’erogazione del rimborso è applicabile il disposto di cui all’art. 38-ter, DPR 633/1972, ossia il c.d. rimborso diretto, e pertanto:

  • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso dell’IVA assolta nel Regno Unito alla British Administration for Revenue & Customs (HMRC) in conformità alla normativa ivi vigente;

  • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso dell’IVA assolta in Italia al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter, DPR 633/1972 che, a sua volta, rinvia al comma 1 dell’art. 38-bis.2, DPR 633/1972. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal Provvedimento 1.4.2010, prot. n. 53471/2020, dell’Agenzia delle Entrate.


MODALITÀ DI RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA NEL REGNO UNITO

Ai fini dell’ottenimento del rimborso dell’IVA assolta per gli acquisti di beni e servizi effettuati nel territorio del Regno Unito, i soggetti passivi IVA nazionali devono disporre dei seguenti requisiti:

  • non essere registrati, o idonei ad essere registrati, con una partita IVA nel Regno Unito;

  • non avere sede legale o residenza nel Regno Unito;

  • non effettuare forniture (neppure occasionali) nel Regno Unito, ad eccezione dei servizi di trasporto internazionali di beni e delle operazioni per le quali l’imposta è assolta dall’acquirente o committente britannico.

In ogni caso, l’istanza di rimborso non può riguardare l’imposta assolta per l’acquisto di

  • autovetture, nonché per beni o servizi:

  • acquistati per la successiva rivendita;

  • utilizzati ai fini dell’intrattenimento aziendale;

  • utilizzati per attività non commerciali.

La richiesta di rimborso deve essere avanzata entro e non oltre 6 mesi dal termine dell’anno solare di riferimento e riguardare un periodo minimo di almeno 3 mesi. L’anno di riferimento è quello compreso tra il 1.7 ed il 30.6 dell’anno solare successivo e, pertanto, l’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 31.12.

Qualora l’istanza concerna un periodo compreso tra 3 e 12 mesi, la richiesta di rimborso deve essere di importo almeno pari a £ 130; quando invece la richiesta riguarda un intero anno solare o il resto dell’anno solare se inferiore ai 3 mesi, l’importo minimo è pari a £ 16.

Nella richiesta di rimborso, da effettuare utilizzando il modello VAT65A (da compilare

esclusivamente in modalità elettronica), gli operatori italiani devono includere anche il certificato di partita IVA italiana rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e l’originale delle fatture ricevute dai fornitori britannici. In alternativa è possibile utilizzare il servizio Secure Data Exchange (SDES) dell’HMRC.

Il rimborso è effettuato entro 6 mesi dalla ricezione della relativa richiesta.


MODALITÀ DI RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA IN ITALIA

Come anticipato in premessa, gli operatori economici britannici possono addivenire al rimborso dell’IVA assolta in Italia ai sensi dell’art. 38-ter, DPR 633/1972. Tali operatori, qualora privi di una stabile organizzazione in Italia, possono quindi presentare la richiesta di rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo oggetto del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali l’imposta è assolta dall’acquirente o dal committente italiano con il meccanismo del reverse charge, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili ai sensi dell’art. 9, DPR 633/1972 e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici;

  • inerenza all’attività d’impresa esercitata dal soggetto passivo degli acquisti e delle

  • importazioni di beni e/o di servizi in relazione ai quali è richiesto il rimborso dell’IVA;

  • detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso ai sensi degli artt. 19, 19-bis.1 e 19-bis.2, DPR 633/1972.

Ai fini dell’ottenimento del rimborso non rileva la nomina del rappresentante fiscale o

l’identificazione diretta in Italia. In tale ipotesi, tuttavia, è necessario che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dalla posizione IVA aperta in Italia.

Il rimborso deve riguardare un periodo non inferiore a un trimestre solare e non superiore a 1 anno solare (l’istanza, tuttavia, può riguardare un periodo inferiore al trimestre qualora costituisca la parte residua di 1 anno solare).

La richiesta di rimborso relativa ad un periodo infrannuale deve essere di importo almeno pari a € 400; ove inferiore, il rimborso può essere chiesto in relazione all’anno, pur per un importo almeno pari a € 50.

A differenza di quanto previsto per i soggetti passivi comunitari, l’art. 38-ter, c. 2, DPR 633/1972, prevede che la richiesta di rimborso debba essere presentata dal richiedente esclusivamente in forma cartacea, mediante il modello IVA 79.

Tale modello, in particolare, deve essere presentato al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30.9 dell’anno successivo al periodo di riferimento.

All’istanza devono essere allegati:

  • gli originali delle fatture la cui IVA è chiesta a rimborso;

  • la documentazione attestante il loro pagamento;

  • un’attestazione, rilasciata dall’Amministrazione finanziaria dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione.

Nei casi di ritardo nell’esecuzione del rimborso, sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella misura del 2% annuo. In caso di diniego del rimborso, il Centro operativo di Pescara emette apposito provvedimento motivato, contro il quale è possibile presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale.

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