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Decreto "Agosto" principali novità

 

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità.

Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


2 Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ri­tenute non operate - Ulteriore rateizzazione


Con l’art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

  • i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contri­buti previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;

  • il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.


2.1 Effettuazione dei versamenti sospesi

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di san­­zioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;

  • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un mas­simo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento del­la prima rata entro il 16.1.2021.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, se­condo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;

  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.


2.2 Versamento delle ritenute non operate

Le modalità e i termini indicati nel precedente § 2.1 si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.


3 Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP


Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).


3.1 Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);

  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);

  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;

  • i collaboratori di imprese familiari;

  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

  • i soci di società di capitali “trasparenti”.


3.2 Necessità del calo del fatturato


La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.


4 contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione


Con l’art. 58 del DL 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

  • in attività al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);

  • con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le mo­dalità che saranno stabilite con un apposito DM.


5 Credito d’imposta per sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive


Con l’art. 81 del DL 104/2020 viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’am­bito delle discipline olimpiche e di società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;

  • effettuato dall’1.7.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;

  • destinato ai suddetti soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.


6 Rivalutazione dei beni d'impresa


L’art. 110 del DL 104/2020 prevede una nuova disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, la qua­­le riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020.


6.1 Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, l’operazione può essere ef­fettuata distintamente per ciascun bene, senza quindi il vincolo delle categorie omogenee.


6.2 Imposizione sostitutiva

È possibile, alternativamente:

  • effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;

  • effettuare la rivalutazione anche ai fini fiscali.

In questo secondo caso, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3% sulla differenza tra il valore rivalutato e il valore “storico” dei beni.

L’imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.


6.3 Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d’imposta, che se distribuita genera tassazione anche in capo alla società.

È possibile affrancare tale riserva con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera più alcun onere in capo alla società.


7 Aiuti di stato anti-Covid alle micro e piccole imprese


L’art. 62 del DL 104/2020 ha esteso, al ricorrere di alcune condizioni, l’applicazione degli aiuti di Stato anche alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019, conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea.


7.1 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

Con la Comunicazione della Commissione europea 29.6.2020 C (2020) 4509 final, in vigore dal 29.6.2020, gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto emergenziale da COVID-19 possono infatti essere concessi alle microimprese e alle piccole imprese a condizione che:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale; e

  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, nel caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dei predetti aiuti).

7.2 Aiuti alle micro e piccole imprese

L’art. 62 del DL 104/2020, derogando alla previsione di cui all’art. 61 co. 1 del DL 34/2020 che vieta la concessione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà al 31.12.2019, stabilisce che gli aiuti di cui agli artt. 54 - 60 del DL 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del regolamento UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;

  • oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;

  • oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Al ricorrere delle predette condizioni le microimprese e piccole imprese, già in difficoltà alla data del 31.12.2019, possono beneficiare degli aiuti previsti dal DL 34/2020:

  • sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

  • sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

  • sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56);

  • alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57);

  • alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58);

  • alle imprese per gli investimenti relativi alla produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);

  • sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).


8 Modifiche al c.d. “Superbonus” del 110%

L’art. 119 del DL 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.


8.1 Quorum per le delibere assembleari

Con l’art. 63 del DL 104/2020, viene previsto che le delibere condominiali aventi ad oggetto l’ap­provazione degli interventi che danno la possibilità di fruire del c.d. “superbonus” del 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.


8.2 Immobili esclusi

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile);

  • A/8 (abitazioni in ville);

  • A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Con le modifiche apportate dall’art. 80 co. 6 del DL 104/2020, è stato infatti previsto che possono beneficiare del “superbonus” del 110% anche le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/9, se aperte al pubblico.


9 Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - Incremento del limite di esclusione da tassazione


Per effetto dell’art. 112 del DL 104/2020, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.


10 Indennita' per autonomi e dipendenti

Vengono istituite nuove indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.


10.1 Indennità erogate dall’INPS

Per effetto dell’art. 9 del DL 104/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;

  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

  • lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali.


10.2 Indennità erogata dalle casse previdenziali private

Per effetto dell’art. 13 del DL 104/2020, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Ai professionisti già beneficiari dell’analoga indennità per il mese di aprile 2020, l’indennità per maggio è erogata in via automatica. Per tutti gli altri, invece, l’indennità per maggio è riconosciuta:

  • sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29.5.2020 per la mensilità di aprile;

  • previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda entro il 14.9.2020.


11 Misure in materia di integrazioni salariali


Il DL 104/2020 apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione gua­dagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga con causale COVID-19 ex DL 18/2020 e introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali.

Il provvedimento in esame introduce anche novità in materia di trattamenti in deroga a favore degli sportivi professionisti e di cassa integrazione per i lavoratori delle c.d. “zone rosse”.


11.1 Novità in materia di Cassa integrazione COVID-19

Ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020, per complessive 18 settimane, suddivise in due tranches da 9, da collocare nel periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.

La prima tranche di 9 settimane non richiede contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro, mentre le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.7.2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 set­timane del periodo compreso tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020.

La seconda tranche di 9 settimane, invece, comporta l’applicazione di una contribuzione specifica, fatta eccezione per quei datori di lavoro che:

  • hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019;

  • oppure hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1.2019.

Tale contribuzione è determinata nella misura del:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;

  • 8% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.

L’entità dell’eventuale calo di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In caso di mancata autocertificazione, trova automaticamente applicazione il contributo addizionale nella misura del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione del decreto in esame, il termine di decadenza è fissato al 30.9.2020.


11.2 Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la CIG covid-19

L’art. 3 del DL 104/2020 riconosce in via eccezionale ai datori di lavoro privati non agricoli che non richiedono i trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga COVID-19 indicati nel medesimo decreto e che ne hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico:

  • per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020;

  • nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020.

I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame – cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento – sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 14 del DL 104/2020. L’eventuale violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell’esonero contributivo concesso e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19.


11.3 Proroga della NASPI e DIS-COLL

Ai sensi dell’art. 5 del DL 104/2020, le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, previste dagli artt. 1 e 15 del DLgs. 22/2015, il cui periodo di fruizione si concluda nel periodo compreso tra l’1.5.2020 e il 30.6.2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

Il percettore non deve essere beneficiario delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, né di quelle di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

La suddetta proroga risulta estesa anche ai soggetti già beneficiari della proroga della NASpI e della DIS-COLL prevista dall’art. 92 del suddetto DL 34/2020.


12 Agevolazioni Contributive

Il DL 104/2020 introduce nuovi esoneri contributivi in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro stabile, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.


12.1 Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

L’art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare, ai datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con un contratto subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Tale esonero può essere fruito anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.8.2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Esclusioni

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • i datori del settore agricolo;

  • i contratti di apprendistato;

  • i contratti di lavoro domestico;

  • i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.


13 Proroghe e rinnovi dei contratti a termine

L’art. 8 del DL 104/2020, modificando l’art. 93 del DL 34/2020, ha disposto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sempre in deroga all’art. 21 del DLgs. 81/2015, possono essere rinnovati o prorogati, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19 co. 1 di tale DLgs., fino alla data del 31.12.2020 alle seguenti condizioni:

  • il rinnovo o la proroga sono possibili per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;

  • ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

L’art. 8 del DL 104/2020 ha inoltre abrogato il co. 1-bis dell’art. 93 del DL 34/2020, che disponeva la proroga automatica, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei contratti:

  • di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del DLgs. 81/2015;

  • di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.


14 Divieto di licenziamento

L’art. 14 del DL 104/2020 conferma il divieto di licenziamento per motivi economici, originariamente introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020, collegando la relativa scadenza alla proroga degli ammortizzatori sociali disposta con il suddetto DL 104/2020.

Il divieto viene quindi limitato ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

  • dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all’art. 1 del DL 104/2020;

  • ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.

Per tali soggetti resta precluso:

  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto);

  • il recesso per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

L’art. 14 del DL 104/2020 ripropone la previsione per cui i datori di lavoro possono revocare la ri­so­luzione del rapporto anche oltre il termine di 15 giorni dall’impugnazione del licenziamento previsto dall’art. 18 co. 10 della L. 300/70, facendo contestuale richiesta per fruire di uno degli ammor­tizzatori sociali previsti dal DL 18/2020 fin dalla data dell’originario licenziamento, estendendone l’applicazione a tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel corso del 2020.

Eccezioni

Le suddette preclusioni e sospensioni in materia di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, qualora non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;

  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap­presentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI);

  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’im­presa o ne sia disposta la cessazione (qualora l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, potranno essere licenziati i lavoratori impiegati nei settori non compresi nello stesso).

 

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