Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Il DL 14.8.2020 n. 104 è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge con riferimento ai versamenti non effettuati.
Versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.8.2020 - regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020
L’art. 98-bis del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:
effettuando i mancati versamenti entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Soggetti interessati
La regolarizzazione in esame riguarda:
i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, professionisti con studio associato, soci di società di capitali “trasparenti”).
Sono invece esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.
Requisito del calo del fatturato
Rispetto alla proroga disposta con il citato DPCM 27.6.2020, per usufruire della regolarizzazione entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, è però necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Si tratta quindi di una condizione analoga a quella che era stata prevista nei mesi scorsi al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, oppure per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto (si vedano, in particolare, le circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, 6.5.2020 n. 11, 13.6.2020 n. 15 e 21.7.2020 n. 22).
Versamenti oggetto di regolarizzazione
La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i versamenti dei saldi e degli acconti d’imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Saldo IVA relativo al 2019
La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.
Saldo e primo acconto dei contributi INPS
La regolarizzazione entro il 30.10.2020 non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle “imposte dovute”.
Regolarizzazione dei versamenti IRAP
L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020, inserito in sede di conversione in legge, contiene una sorta di sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell’agevolazione con le disposizioni comunitarie.
Esclusione del versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020
L’art. 24 del DL 34/2020 ha previsto che i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e Amministrazioni pubbliche), con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:
del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
Novità del dl 104/2020 convertito
La norma introdotta in sede di conversione del DL 104/2020 consente di corrispondere, entro il 30.11.2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, l’imposta originariamente non versata e che, invece, sarebbe stata dovuta per il mancato rispetto dei suddetti limiti e condizioni comunitari.
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