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Decreto "Agosto" convertito - crediti d'imposta


 

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), entrato in vigore il 15.8.2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 14.8.2020 n. 104 è stato convertito nella L. 13.10.2020 n. 126, entrata in vigore il 14.10.2020, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge ai crediti d'imposta.


 

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abi­­­tativi - modifiche

Con l’art. 77 del DL 104/2020 convertito vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’im­posta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

In sede di conversione sono state confermate le novità introdotte con l’originario art. 77 del DL 104/2020, in base alle quali il credito d’imposta locazioni:

  • spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, anche per le strutture termali;

  • viene esteso anche con riferimento al mese di giugno 2020 e, per le attività stagionali, al mese di luglio 2020.

Inoltre, in sede di conversione sono state introdotte due ulteriori modifiche alla norma sul credito d’imposta locazioni, operanti per le sole strutture turistico-ricettive. Viene, infatti, prevista:

  • l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020, per le imprese turistico-ricettive, sino al 31.12.2020;

  • l’aumento al 50% (dal 30%) del credito d’imposta sull’affitto d’azienda per le strutture turistico-ricettive, con la precisazione che, “qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto dell’azienda, il credito d’imposta spetta per entrambi i contratti” .


Credito d’imposta sanificazione - incremento risorse

Per effetto dell’art. 31 co. 4-ter del DL 104/2020 convertito, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.

Ne consegue che lo stanziamento complessivo per il credito d’imposta sanificazione è pari a 603 milioni di euro, in luogo dei 200 milioni di euro inizialmente previsti.

Per effetto del suddetto rifinanziamento, aumenta quindi la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile in rapporto alle risorse disponibili, inizialmente fissata in misura pari al 15,6423% dal provv. Agenzia delle Entrate 11.9.2020 n. 302831.

9 Credito d’imposta per sponsorizzazioni di leghe, società e associazioni sportive

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, è possibile fruire del credito d’imposta previsto dall’art. 81 del DL 104/2020, pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe, società e associazioni sportive, anche in relazione alle discipline paralimpiche.

Inoltre, viene ridotto a 150.000,00 euro (in luogo del precedente limite di 200.000,00 euro) il limite minimo dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 dei soggetti destinatari degli investimenti pubblicitari.

Viene precisato che sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, inclu­se le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/91.


Credito d’imposta per la musica

Per effetto dell’art. 80 co. 6-bis del DL 104/2020 convertito, dal 2021, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, fino all’importo di 200.000,00 euro e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui (art. 7 del DL 91/2013).


Contributo a fondo perduto per la filiera della ristora­zione

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione, di cui all’art. 58 del DL 104/2020, viene esteso anche alle imprese con i seguenti codici ATECO prevalenti:

  • 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);

  • 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);

  • limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).


 

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